Manifestamente infondato, secondo la Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorso presentato dalla Cavese – nei confronti della Figc – per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale, nonché del provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3 agosto scorso, con cui era stata rigettata la domanda di ripescaggio presentata dagli aquilotti.
Il Collegio ha bocciato integralmente la linea difensiva adottata dalla società blufoncé, tanto da infliggerle anche una condanna alle spese in favore della Figc. Ha disposto invece la compensazione nei confronti dell’Albinoleffe, intervenuta nel giudizio in quanto titolare di un interesse autonomo, essendo l’esito della propria domanda di ripescaggio strettamente connesso a quello del giudizio promosso dalla società del presidente Campitiello.
La Cavese, rimarcando la propria buona fede ed il rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ha in sostanza sostenuto che “il mancato deposito nel termine prescritto in tema di ripescaggi dalla FIGC del bilancio di esercizio al 30 giugno 2015, non costituisse circostanza idonea ad escludere la società dall’asserito diritto al ripescaggio in quanto, avendo depositato la situazione bilancistica al 30 giugno 2016, avrebbe di fatto superato in melius il proprio onere documentale, testimoniando una situazione più attuale ed idonea a soddisfare il bene giuridico protetto dalla norma federale”.
Il club ha poi precisato che “la mancata presentazione del bilancio al 30 giugno 2015 non fosse un fatto a sé imputabile, atteso che la precedente proprietà non aveva messo a disposizione la documentazione e di tanto l’odierna ricorrente aveva dato atto alla Co.Vi.Soc. con nota scritta”.
Argomenti che non hanno convinto il Collegio – giudice di legittimità e non di merito -, che ha ribadito la tassatività del termine (entro il 30 giugno 2016) relativo alla presentazione di copia del bilancio di esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2015.
“La ragione di tale prescrizione – ha spiegato il Collegio – è rinvenibile a livello sistematico nel diritto societario, affinché i dati attuali di bilancio siano comparabili ed in continuità con l’esercizio precedente, in modo tale da cristallizzare la salubrità della società e la sua regolarità in termini di prescrizione normativa ordinamentale”.
Un’esigenza non derogabile, per nulla conciliabile con “il sentiero tracciato dalla ricorrente che, minimizzando in maniera anche poco ortodossa la vicenda, relega la mancata presentazione del bilancio 2015 ad elemento trascurabile ed irrilevante, sostenendo che la presentazione dello stato finanziario della società al 2016 di per sé solo testimonia in maniera plastica ed esaustiva la regolarità e salubrità della società”.
Esclusa anche l’esimente della buona fede invocata dalla Cavese, che ha in sostanza addebitato alla precedente gestione societaria la mancata produzione del bilancio 2015. Sul punto il Collegio ha così replicato: “Dopo aver rilevato la società, la nuova governance avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi con i propri danti causa nelle sedi competenti, onde ottenere le informazioni dovute”.
In conclusione, rilevato che “non solo la ricorrente non ha rispettato i termini previsti per il deposito del bilancio al 30 giugno 2015, ma, anzi, ammette che il medesimo non era stato mai approvato, dando conto che soltanto in data 29 luglio 2016 aveva provveduto a regolarizzare tale omissione”, il Collegio – riportandosi a conforme giurisprudenza (cfr. Decisione 31/16 – caso Paganese) – ha rigettato il ricorso.

