Guida sotto effetto di droga: punibile solo chi crea pericolo

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Guida sotto effetto di droga: punibile solo chi crea pericolo


Guida sotto effetto di droga: punibile solo chi crea pericolo… La Corte costituzionale salva l’articolo 187 del Codice della strada ma impone un’interpretazione restrittiva fondata su offensività e proporzionalità

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada non è incostituzionale, ma può essere applicata solo se la condotta di guida comporta un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi, chiarendo i confini applicativi della norma modificata nel 2024 in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Guida sotto effetto di droga

La questione era stata sollevata da tre giudici di merito, che avevano messo in dubbio la legittimità costituzionale della riforma. Fino al 2024 l’articolo 187 puniva la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di droghe. La modifica legislativa ha eliminato il riferimento all’alterazione, ritenuto difficile da provare nella prassi, prevedendo la punibilità della semplice guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Secondo i giudici rimettenti, sostenuti anche dall’Unione delle Camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale intervenuti come amici curiae, la nuova formulazione rischiava di estendere eccessivamente l’area del penalmente rilevante. In astratto, la norma avrebbe potuto colpire anche chi avesse assunto sostanze giorni, settimane o mesi prima della guida, producendo effetti irragionevoli e sproporzionati e creando disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol.

La Corte costituzionale non ha accolto queste censure, ma ha precisato che l’articolo 187 deve essere interpretato in modo conforme ai principi di offensività e proporzionalità. La punibilità non può prescindere dal collegamento tra l’assunzione della sostanza e il pericolo per la circolazione stradale, che resta il bene giuridico tutelato dalla norma.

Guida sotto effetto di droga: la Consulta

Secondo la Consulta, non sarà più necessario dimostrare che il conducente fosse in uno stato di effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Tuttavia, dovrà essere accertata la presenza nei liquidi corporei di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità e in base alle attuali conoscenze scientifiche, siano generalmente idonei a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle normali capacità di controllo del veicolo.

In sostanza, la semplice traccia di una sostanza non è sufficiente. Serve una concentrazione tale da poter ragionevolmente incidere sulla capacità di guida e da creare un rischio per la sicurezza stradale. Solo in presenza di questo presupposto la condotta potrà essere penalmente sanzionata.