Maternità e paternità, nuove regole per autonomi e collaboratori

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L’Inps ha diffuso una guida dedicata ai lavoratori autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi per ricordare che l’indennità di maternità e paternità non riguarda soltanto i dipendenti. La tutela economica, infatti, spetta anche agli iscritti alla Gestione separata, a condizione che non siano titolari di pensione, non abbiano un’altra copertura obbligatoria e abbiano versato almeno un mese di contributi nell’anno precedente. Il diritto è garantito persino se il committente non ha provveduto al versamento, grazie al principio di automaticità delle prestazioni.

La prestazione copre un periodo che va dai due mesi prima della data presunta del parto ai tre mesi successivi, comprensivo del giorno della nascita. In caso di parto anticipato o posticipato i giorni restano comunque riconosciuti. Se il reddito dell’anno precedente non supera la soglia di 9.456,53 euro prevista per il 2025, l’indennità può essere prolungata per ulteriori tre mesi. La normativa consente una certa flessibilità: la madre può decidere di iniziare l’astensione un mese prima o concentrare il sostegno nei cinque mesi dopo il parto, senza rinunciare alla possibilità di continuare a lavorare. In presenza di gravidanze a rischio o condizioni lavorative dannose, Asl e Ispettorato del lavoro possono estendere il periodo fino a sette mesi dopo la nascita, con obbligo di astensione.

Il congedo di paternità è riconosciuto quando la madre non può beneficiarne per morte, grave infermità o abbandono, oppure nei casi di affidamento esclusivo al padre. L’indennità corrisponde all’80% di un trecentosessantacinquesimo del reddito utile ai fini contributivi e viene accreditata direttamente da Inps tramite bonifico bancario o postale. La domanda deve essere presentata online sul portale dell’Istituto entro 30 giorni dal parto, allegando il certificato medico. Il diritto decade se la richiesta non viene inoltrata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.