Juve Stabia, il giudice sportivo ha assunto le sue decisioni sulle semifinali di ritorno dei playoff. In merito al match Cremonese-Juve Stabia, squalificati per un turno sia Christian Andreoni che mister Guido Pagliuca mentre la società è stata multata di 5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro
ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS”.
Il comunicato ufficiale della Lega di Serie B con le decisioni del giudice sportivo in merito alle due semifinali di ritorno playoff Cremonese-Juve Stabia e Spezia-Catanzaro.
“A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso
parte:
SERIE BKT
Gare del 25 maggio 2025 – Play-off semifinali ritorno
Cremonese-Juve Stabia 3-0
Spezia-Catanzaro 2-1.
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 maggio 2025, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 84
SERIE BKT
Gare del 25 maggio 2025 – Play-off semifinali ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del
ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 217 DEL 26 maggio 2025
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off semifinali ritorno
sostenitori delle Società Catanzaro, Cremonese, Juve Stabia e Spezia hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 24° del
secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro
ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del
primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 15° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BIASCI Tommaso (Catanzaro): per avere, al 41° del secondo tempo, colpito un
calciatore avversario con una manata all’addome.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDREONI Cristian (Juve Stabia): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BARBIERI Tommaso (Cremonese)
LA MANTIA Andrea (Catanzaro)
MATEJU Ales (Spezia)
VALOTI Mattia (Cremonese)
VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
FALCINELLI Diego (Spezia)
SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro)
THIAM Ngagne Demba (Juve Stabia)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
PAGLIUCA Guido (Juve Stabia): per avere, al 17° del secondo tempo, assunto
reiteratamente un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara”.

