Integrazioni di modifica all’Ordinanza n.19 del 16 marzo 2021 e successivi chiarimenti del 17.3.2021
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n. 19 del 16 marzo 2021, con la quale sono state prorogate, fino al 31 marzo 2021, le disposizioni contenute nelle ordinanze n.17 del 27 febbraio e n.18 del 4 marzo 2021, e sono state adottate altresì nuove disposizioni, quali:
- l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle ore 19.00 (sono compresi gli esercizi di vendita di generi alimentari);
- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive;
- l’apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 20.00; restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi;
- la chiusura al pubblico alle ore 19.00 delle attività inerenti i servizi alla persona del tipo lavanderia e pulitura degli articoli tessili, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie/tintorie;
- le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare l’orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid;
- l’asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito dalle ore 5.00 alle ore 18.00;
- è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto E TRATTENERSI DINANZI agli esercizi di cui al punto 9 per consumare bevande o altro. TENUTO CONTO dei chiarimenti all’ordinanza n.19 del 16 marzo 2021, che qui si riportano integralmente:
- In merito al punto 2 la disposizione non riguarda le tabaccherie, le edicole e i distributori di servizio di carburante;
- in merito al punto 7 si precisa che per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito l’asporto dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 05.00 alle ore 18.00, mentre il delivery, cioè la consegna a domicilio, è regolarmente consentito nel rispetto delle disposizioni ed orari nazionali e regionali vigenti;
- in merito al punto 3 del dispositivo cioè nei giorni festivi, resta consentita l’apertura delle edicole, distributori di servizio carburante e tabaccherie fino alle ore 20.00; e successivamente a detta ora restano aperti in relativi servizi di distribuzione automatica per tabacchi e carburante;
- sempre nei giorni festivi per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie), nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali è consentita la modalità delivery, cioè consegne a domicilio;
- nei giorni festivi per gli esercizi commerciali specializzati quali: forni, pasta fresca, gelaterie e pasticcerie è consentito l’asporto fino alle ore 13
- ESAMINATI i dati di andamento del contagio in città sulla piattaforma informatica dedicata regionale denominata “Sinfonia” e quelli trasmessi dal Distretto Sanitario UOPC 60_63 che evidenziano a poco più di una settimana di distanza dalla adozione del provvedimento sindacale succitato, una significativa riduzione del contagio in città RITENUTO OPPORTUNO integrare la suddetta Ordinanza Sindacale e i successivi chiarimenti in prossimità delle festività pasquali E FERME RESTANDO LE PRECEDENTI ADOTTATE DISPOSIZIONI FINO AL 31.3.2021
DISPONE CHE
- sabato 27 marzo solo per i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie rosticcerie e similari) è consentito l’asporto fino alle ore 19.30 (i bar sono esclusi, mantenendosi invariate per essi le attuali disposizioni), mentre il delivery, cioè la consegna a domicilio, è regolarmente consentito, nel rispetto delle disposizioni ed orari nazionali e regionali vigenti;
- domenica 28 marzo è consentita l’apertura e l’attività degli esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità (anche supermercati) fino alle ore 13.
DISPONE ALTRESI’
- TUTTI GLI UFFICI, LE ATTIVITA’ DI SERVIZI O COMMERCIALI DEVONO GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE NELLE PROPRIE SEDI DI ATTIVITA’ DELLE MISURE ANTI COVID PER IL PROPRIO PERSONALE E PER L’UTENZA
- RACCOMANDA PARTICOLARMENTE: al Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) la predisposizione di controlli SERRATI ED IDONEI ad assicurare l’osservanza dei PROVVEDIMENTI SINDACALI E DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE L’USO DEI D.P.I. DEL DISTANZIAMENTO DELL’IGIENIZZAZIONE E DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO, PER LE PERSONE CHE, GIUSTIFICATAMENTE E COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI ANTICOVID, ATTRAVERSINO LUOGHI E STRADE PUBBLICHE O SI PORTINO PRESSO LE ATTIVITA’ COMMERCIALI.

