Nocera Inferiore – arriva il no al 5G

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DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DEL 5G
Premesso che:
● il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione
pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS
le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle
bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni
elettroniche di quinta generazione (5G);
● il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici,
anche dette “onde millimetriche”, che comportano due applicazioni principali: maggiore
energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

● le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di miglia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
● nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi
elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili fonti cancerogene per l’uomo;
● il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed
emergenti (SCHEER) della Commissione Europea afferma che il “5G lascia aperta la
possibilità di conseguenze biologiche”, evidenziando un chiaro segnale, agli Stati membri, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime
criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente
necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia
5G;
● riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 gennaio 2019 il Tar Lazio ha quindi
condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”;
● per le peculiari caratteristiche considerate, sperimentazioni e adozione di tali nuove
tecnologie altamente rischiose per la salute umana e per l’ecosistema ambientale
dovrebbero avere una valutazione preliminare sull’impatto e prendere in considerazione il
rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora
valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;
Considerato che:
● è individuata I’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, come Ente preposto a rilasciare il parere tecnico in merito alla compatibilità dei progetti relativi ad impianti di radio-telecomunicazioni;
● si individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio
dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e
radiodiffusione;
● spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini di adottare l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
Ravvisata:
• la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica,
nonché le più complessive valutazioni da parte dei competenti organi di diritto comunitario
e nazionale;
• l’esigenza di riaffermare la tutela e la salvaguardia della salute umana e della tutela
ambientale come valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo
comma e articolo 32, primo comma);
Visti gli artt. 50 co.5 e 54 c.4 del D.Lgs. 18/04/2000, n.267;
Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n.152;
ORDINA
1. di sospendere, in modo contingibile e urgente, l’utilizzo della tecnologia 5G sul territorio
comunale.
2. di non autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti di installazione e/o modifica di
impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale
in quanto possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità
ambientale sul territorio del Comune di Nocera Inferiore, applicando il principio di
precauzionalità sancito dall’Unione Europea, in attesa dell’emanazione di linee guida da
parte gli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali basati sui dati
scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle
radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer.