Scafati. Cascone dice la sua sulla vicenda “incompatibili”

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Scafati, riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere Cascone:

Provo a dare una mia interpretazione sulla faccenda “incompatibili”: premesso che il sottoscritto, coinvolto per qualche residuo Tari degli ultimi due anni, aveva già avvisato a fine settembre il Presidente del Consiglio circa l’errata formulazione della richiesta fatta dalla Segretaria Generale alla Geset in merito a debiti liquidi ed esigibili posseduti dagli eletti al momento della proclamazione.

Infatti, l’art. 63 del TUEL c. 1 n. 6 prevede che colui che avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune e abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può ricoprire la carica di consigliere comunale.

La Segretaria Generale del Comune di Scafati, invece, richiedeva alla Geset un estratto della posizione tributaria pendente per ogni Consigliere comunale compresi gli avvisi bonari degli ultimi anni; questi ultimi, infatti, non concorrono alla fattispecie prevista dal Tuel.

La questione ha generato un dibattito pubblico fatto di affermazioni falsamente artate per screditare tutto il Consiglio comunale e finanche il Sindaco dott. Salvati.
Quindi, ancora una volta bisogna assistere ad un “papocchio” amministrativo che sfocia addirittura in un procedimento penale per cui quasi tutto il Consiglio comunale avrà l’onere di chiarire la propria posizione presso gli uffici della Procura di Nocera Inferiore.

A parere del sottoscritto si è confusa la procedura prevista dall’art. 41 del TUEL con la dichiarazione prevista dall’art. 20 del D.lgs. 39/13 in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

La peculiarità dell’incompatibilità prevista dal capo II titolo III del TUEL (a differenza dell’incandidabilità e dell’ineleggibilità previsti dalla “Legge Severino”, che fanno decadere ipso facto i soggetti eletti) risiede nel fatto che è possibile eliminare la causa dell’incompatibilità per evitare qualsivoglia decadenza dalla carica stessa, per la quale si instaura la procedura di cui all’art. 69 del TUEL.

In particolare l’art. 41 del TUEL prevede innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri proclamati eletti (così detta convalida degli eletti), che il consiglio è tenuto ad esaminare “prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto”.

Si tratta di un adempimento preliminare a qualunque altra deliberazione, in presenza di cause di incompatibilità, il consiglio accerta le eventuali dichiarazioni di rimozione delle suddette cause da parte dell’eletto (per es. rinuncia al ricorso, estinzione del giudizio, ecc.) e, in caso contrario, instaura la procedura di cui all’art. 69 del TUEL, che si risolve o nella rimozione della causa ostativa o nella pronuncia di decadenza. In questo caso dunque la deliberazione di convalida viene rinviata al termine della procedura ex art. 69 e, in caso di denegata convalida, si fa luogo alla surrogazione del consigliere.

Invece, oltre alle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Tuel, per gli Assessori, occorre verificare prima della nomina anche le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013, per le quali va resa una dichiarazione sull’insussistenza delle cause all’atto del conferimento dell’incarico, la quale è condizione di efficacia dell’incarico medesimo.

La dichiarazione fatta firmare ai Consiglieri comunali all’atto della proclamazione, predisposta dalla segreteria, specificava una serie di norme assemblate in maniera disorganica ed ha ingenerato negli eletti, probabilmente, un personale convincimento che la situazione in cui si trovava non costituiva causa di incompatibilità.

Inoltre, va considerato che per la Cassazione la natura pubblica dell’autocertificazione vale solo nei casi in cui una specifica norma di legge attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati.”