Di seguito lo schema del codice, sottoposto alle organizzazioni di categoria, una via di mezzo tra i 10 comandamenti e i 29 punti programmatici del governo in carica. Manca un riferimento moderno esplicito, ovvero l’uso dei social, ma i più attenti capiscono il perchè…
Articolo 1
Disposizioni di caratteregenerale
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito per brevità denominato
“Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i
dipendenti del Comune di Nocera Inferiore sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di
Comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, secondo quanto
previsto dall’articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune di Nocera Inferiore assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Esso si applica anche ai dipendenti ed
ai collaboratori assunti mediante le forme contrattuali flessibili di cui agli articoli 36 e
7, commi 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al
personale dipendente da altri enti che presta servizio presso il Comune di Nocera
Inferiore attraverso gli istituti del comando o del distacco o attraverso le convenzioni
di cui all’articolo 14 del CCNL per il personale dipendente di Regioni e Autonomie
locali stipulato in data 22 gennaio2004.
2. Le disposizioni del presente Codice sono altresì integralmente applicabili a tutti i
soggetti che prestano attività lavorativa a tempo determinato ai sensi dell’articolo 90
e 110 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché a tutti i collaboratori e consulenti,
che prestano la propria attività professionale in favore del Comune di Nocera
Inferiore sulla base di qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo.
A tal fine nei contratti aventi ad oggetto il conferimento a soggetti estranei all’Ente
dei predetti incarichi di collaborazione o consulenza, comunque denominati, vengono
inserite apposite clausole che stabiliscono la risoluzione o la decadenza del rapporto
negoziale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
3. Le disposizioni del presente Codice sono ancora applicabili ai dipendenti e ai
collaboratori a qualsiasi titolo delle Società strumentali del Comune di Nocera
Inferiore, che risultino titolari di affidamenti di servizi, lavori e forniture attraverso la
formula in houseproviding.
4. Salvo diversa disposizione del presente Codice, l’applicazione delle disposizioni
detta- te dagli articoli che seguono per i dipendenti del Comune di Nocera Inferiore
deve intendersi estesa anche ai soggetti di cui ai precedenti commi.
Articolo 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore
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e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della
legge, perseguendo l’interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di
cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione
di indi- pendenza e imparzialità, evitando di assecondare le pressioni politiche,
sindacali o quelle dei superiori gerarchici ed astenendosi in caso di conflitto di
interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, evita le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempi- mento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica
amministrazione. Le prerogative ed i poteri pubblici sono esercitati unicamente per le
finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla
massima economicità, efficienza ed efficacia ed, ai fini dello svolgimento delle
attività amministrative, gestisce le risorse pubbliche garantendo l’equilibrato rapporto
tra qualità dei risultati e contenimento dei costi.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la
piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche
genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a
una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
7. Il dipendente orienta altresì il proprio comportamento ai principi della circolarità
delle informazioni tra gli uffici interni all’Ente e dell’approccio integrato nello
svolgimento dell’azione amministrativa.
Articolo 4
Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso
di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non
chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, nemmeno se di modico valore, a titolo
di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da
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soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività
o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico
valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a
un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente
articolo sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura
dello stesso dipendente cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere destinati,
ove possibile, a fini istituzionali, ovvero per essere devoluti ad associazioni di
volontariato operanti sul territorio comunale.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono
quelle di valore non superiore a 100 euro, anche sotto forma di sconto. In nessun caso
il dipendente può percepire nell’arco di ciascun anno regali o altre utilità che,
ancorché di modico valore secondo la definizione di cui al periodo precedente,
tuttavia, cumulativamente considerati, superino l’importo di 500 euro.
6. I dipendenti e dirigenti cui siano affidate funzioni di vigilanza e controllo, ivi
compresi tutti gli operatori della Polizia municipale, non possono ricevere da soggetti
privati alcun regalo o utilità, nemmeno di modico valore.
7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico
significativo indecisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
8. I dirigenti ed i titolari di incarichi di posizione organizzativa o di alta
professionalità preposti alle strutture organizzative in cui l’Ente si articola, vigilano
sulla corretta applicazione del presente articolo.
Articolo 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il
dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di assegnazione la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni. Il presente
comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è obbligatoria solo nel caso in cui
gli ambiti di interessi delle associazioni o delle organizzazioni cui il dipendente
aderisce o partecipa possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.
3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizza- zioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera.
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Articolo 6
Comunicazione degli interessi finanziari
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, all’atto
dell’assegnazione all’ufficio, il dipendente informa per iscritto il responsabile della
struttura organizzativa di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni con soggetti privati, precisando:
a) se tali rapporti siano ancora in essere ovvero se essi intercorrano con suoi parenti
o affini entro il secondo grado, con il coniuge o con il convivente;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
ambiti di attività su cui si svolge l’attività dell’ufficio di assegnazione.
2. La comunicazione deve essere tempestivamente rinnovata ogni qualvolta le
situazio- ni indicate al precedente comma subiscano modifiche
Articolo 7
Denuncia dei conflitti d’interesse e obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o dal partecipare all’adozione di
decisioni o allo svolgimento di attività in situazione di conflitto di interessi, anche
solo potenziale. Per conflitto di interessi si intende la situazione in cui l’attività svolta
dal dipendente appaia suscettibile di coinvolgere interessi propri del dipendente
stesso, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, pro- curatore o agente, ovvero ancora di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi
natura, anche non patrimoniale. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.
2. La denuncia del conflitto di interessi e la dichiarazione di astensione devono
essere presentate in forma scritta e motivata al responsabile della struttura
organizzativa presso cui il dipendente lavora. Nel caso in cui il conflitto di interessi
riguardi personale di qualifica dirigenziale la denuncia deve essere presentata al
Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. Sull’astensione decide con atto motivato il responsabile della struttura
organizzativa di appartenenza, ovvero per i dirigenti il Responsabile della
prevenzione della corruzione, sulla base del contenuto della denuncia e delle
dichiarazioni del dipendente, nonché sulla base dell’istruttoria svolta e delle
informazioni acquisite.
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Articolo 8
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute
nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di
denuncia all’Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni illecite di cui sia venuto a conoscenza.
Articolo 9
Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti,
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione
dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il dipendente, in ragione delle funzioni attribuite, assicura altresì che i dati da
pubblicare siano il più possibile completi e tempestivamente aggiornati.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti
i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento il completo recupero e la totale rintracciabilità della pertinente
documentazione.
Articolo 10
Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione
che ricopre nell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
dell’Amministrazione.
Articolo 11
Comportamento in servizio
1. Il dipendente adotta, all’interno dell’ufficio e nei confronti dei colleghi, comporta
menti idonei ad assicurare il benessere organizzativo e impronta la propria attività
ai principi di correttezza, buona fede e piena collaborazione. Nel caso di assegnazione
ad altro incarico, il dipendente assicura lo scambio delle informazioni e mette a
disposizione le proprie conoscenze e competenze al fine di evitare ripercussioni
negative sull’attività amministrativa.
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2. Il dipendente rispetta i termini del procedimento amministrativo e, salvo
giustificato motivo, non ne ritarda gli adempimenti, né adotta comportamenti tali da
far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di
propriaspettanza.
3. Il dipendente attesta la propria presenza in servizio, registrando l’entrata e l’uscita
esclusivamente presso la sede di lavoro, salvo deroghe motivate e debitamente
autorizzate dai responsabili delle strutture organizzative, attraverso il corretto utilizzo
delle modalità di rilevazione stabilite dall’Amministrazione. Il dipendente utilizza i
permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonché dalle
disposizioni adottate dall’Amministrazione.
4. Il dipendente custodisce con cura il materiale, le attrezzature e la strumentazione
di cui dispone per ragioni di ufficio e non li utilizza a fini privati.
5. Il dipendente utilizza i servizi telematici, telefonici ed informatici di cui dispone
per ragioni d’ufficio esclusivamente per fini istituzionali, fatte salve situazioni
personali di natura emergenziale.
6. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione
unicamente per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi,
se non per motivi d’ufficio.
7. Il dipendente assicura un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle
risorse energetiche dell’ufficio, anche con finalità di rispetto per l’ambiente e di
contenimento dei costi.
8. Il dipendente cura con diligenza la rilevazione dei carichi di lavoro secondo le
disposizioni impartite dall’Ente attraverso le apposite metodologie per la misurazione
della performance organizzativa ed assicura l’affidabilità e la correttezza dei dati
rilevati.
Articolo 12
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente che presta la propria attività in rapporto con il pubblico si fa
riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del cartellino identificativo
messo a disposizione dall’Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio,
da adottare anche in funzione della sicurezza dei dipendenti. Egli opera con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile, privilegiando le forme di comunicazione più moderne
e rapide messe a disposizione dall’Amministrazione e modalità tali da garantire il
rispetto dei termini di procedimento. In caso di assenza dal servizio il dipendente
adotta ogni iniziativa utile a garantire che gli utenti siano indirizzati ai colleghi
presenti in ufficio e possano ricevere in ogni caso una risposta. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, trasmette l’istanza all’ufficio
competente della medesima o eventualmente di altra amministra- zione,
informandone l’interessato. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio,
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fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nel le
operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta l’ordine
cronologico, salve le diverse esigenze di servizio e salvo il diverso ordine di priorità
stabilito dall’Amministrazione, e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con
motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o
denigratorie nei confronti dell’Amministrazione o degli altri dipendenti. Il dipendente
si astiene altresì dall’intraprendere iniziative volte alla divulgazione attraverso media,
social network o al- tre modalità, di informazioni inerenti le attività gestite dal
proprio Ufficio o da altri Uffici dell’Ente, salvo che non sia stato preventivamente
autorizzato dal dirigente responsabile, ovvero la divulgazione sia consentita da
specifiche disposizioni normative.
2-bis. Con riferimento alle materie oggetto dell’attività istituzionale dell’Ente il
dipendente non intrattiene rapporti diretti con gli organi di informazione. Tali
rapporti sono curati e gestiti esclusivamente dall’Ufficio Stampa dell’Ente e dal
Portavoce del Sindaco e della Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge
7 giugno 2000, n. 150.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in uffici che forniscono servizi
al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall’Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al
fine di assicurare la continuità del servizio e di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e a tal fine fornisce loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui relativi livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie
o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e
notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste dal- le disposizioni di legge e di regolamento in materia di accesso. Informa
sempre gli interessati della reperibilità sul sito istituzionale dell’Ente di atti e
provvedimenti amministrativi, nonché di notizie ed informazioni inerenti le attività
dell’Ente. Informa altresì gli u- tenti dei servizi della possibilità di avvalersi anche
dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in
materia di accesso e dai regolamenti comunali.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e
tratta- mento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire
informazioni, atti, documenti non accessibili, in quanto tutelati dal segreto d’ufficio o
dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in
merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga
inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.
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Articolo 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del
pre- sente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi conferiti
ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai dipendenti
titolari di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di
conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un
comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce
le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei
redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. La
dichiarazione è resa all’assunzione di ogni nuovo incarico e ogni qualvolta si
verifichi una situazione elencata nel primo periodo del presente comma.
4. Prima di assumere l’incarico di funzione dirigenziale il dirigente dichiara di non
trovar- si in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Analoga dichiarazione deve essere
tempestivamente resa dal dirigente qualora le situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dal periodo precedente si determinino durante lo svolgimento
dell’incarico dirigenziale.
5. In fase di prima applicazione del presente Codice di comportamento i dirigenti
rendono le dichiarazioni di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla
pubblicazione del Codice all’Albo pretorio informatico dell’Ente.
6. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo
ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per
esigenzepersonali.
7. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere
organizzati- vo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione
e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
8. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione
del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della
professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi
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aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione.
9. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è
preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. Adotta
ogni misura organizzativa finalizzata alla valorizzazione dei dipendenti della struttura
organizzativa diretta, nel rispetto delle disposizioni dettate dai contratti decentrati
integrativi e dalle discipline aziendali e nei limiti delle risorse economiche attribuite a
tal fine dall’Amministrazione.
10. Il dirigente vigila sul personale assegnato affinché esso conformi il proprio
comportamento ai principi e agli obblighi previsti nel presente Codice e nel Piano di
prevenzione della corruzione, anche con riferimento al controllo delle presenze e al
rapporto con l’utenza. Egli intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove
venga a conoscenza di un illecito. Attiva e conclude, se competente, il procedimento
disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’Ufficio per i Procedimenti
disciplinari di cui all’art. 55 bis, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione.
10-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, nonché, ove necessario, anche al
fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per il personale impiegato negli
uffici, il dirigente adotta specifiche misure organizzative volte garantire la
tracciabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi registri, degli incontri con
l’utenza, delle relative date e motivazioni.
11. Il dirigente provvede ad inoltrare tempestiva segnalazione all’Autorità giudiziaria
o alla Corte dei Conti, ove riscontri la sussistenza di fatti di eventuale rilievo penale o
fatti- specie di possibile danno erariale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un
illecito da parte di un dipendente, adotta le cautele di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento
disciplinare, secondo quanto previsto dall’articolo 54 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
12. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al
vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano
diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi
al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Amministrazione.
13. Il dirigente osserva le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le specifiche disposizioni dettate dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vigila sul rispetto da parte dei propri
dipendenti delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Articolo 14
Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non
ricorre a mediazione di terzi, non corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, ovvero per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione
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del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Amministrazione abbia
deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in
cui l’Amministra- zione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare, tanto all’adozione delle decisioni, quanto alle attività
concernenti l’esecuzione del contratto. Si applicano in ogni caso le disposizioni
dettate dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del presenteCodice.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile,
con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell’Amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura
organizzativa di assegnazione.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte l’Amministrazione, rimostranze orali o scritte
sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Articolo 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sull’applicazione del presente Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura e l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si avvalgono dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari istituito ai
sensi dell’articolo 55 bis, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Ufficio per i Procedimenti
disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di
prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Nocera Inferiore.
4. Il dirigente preposto all’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, oltre allo
svolgimento delle funzioni disciplinari di cui agli articoli 55-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) propone all’Amministrazione l’aggiornamento del presente Codice di
comportamento, ove necessario;
b) cura l’esame delle segnalazioni di violazione delle disposizioni del Codice di
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comportamento;
c) cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate;
d) assicura l’effettiva operatività delle garanzie di cui all’articolo 54 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della
conoscenza del Codice di comportamento nell’Amministrazione e svolge il
monitoraggio annuale sul- la relativa attuazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 54, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine
rileva, tra l’altro, il numero e il tipo di violazioni delle regole del Codice accertate e
sanzionate, nonché le aree nelle quali si concentra il più alto tasso di violazioni.
6. I risultati del monitoraggio annuale sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
e vengono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione.
7. Nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’Ufficio per i
Procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione
della corruzione.
8. L’Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V.) Il Nucleo di Valutazione
svolge attività di supervisione sull’applicazione del Codice, secondo quanto previsto
dall’articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 16
Attivitàformative
1. Il Comune di Nocera Inferiore organizza specifiche attività formative in materia
di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena
conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
2. Le attività formative si svolgono secondo i criteri stabiliti e le modalità previste nel
Piano di prevenzione della corruzione.
3. I dipendenti che svolgono attività particolarmente esposte al rischio di deviazioni e
sviamenti in ragione dell’utilizzo a fini privati delle funzioni attribuite, vengono
avviati in via prioritaria alle iniziative annuali di formazione.
4. La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato
rap- presenta adempimento di un obbligo di servizio e la mancata partecipazione, in
assenza di adeguata motivazione, costituisce violazione di rilievo disciplinare.
Articolo 17
Responsabilità conseguente alla violazione
dei doveri del Codice
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1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamento
contrario ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle
disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile, essa è, in ogni caso, fonte di responsabilità
disciplinare, da accertare all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare
concreta- mente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo
alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone
al decoro o al prestigio dell’Ente.
3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare
in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora
concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici
dell’ufficio, 5, comma 3, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del comma 2
del presente articolo. La sanzione espulsiva del licenziamento si applica altresì nei
casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 7, 7, comma 1, esclusi i casi
di conflitto meramente potenziale, e 13, comma 12, primo periodo. I contratti
collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle fattispecie di violazione delle disposizioni del presente
Codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento per i casi già previsti dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità
disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai
contratti collettivi.
Articolo 18
Disposizioni finali
1. Il Comune di Nocera Inferiore assicura la più ampia diffusione al presente Codice
di comportamento attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla
rete intranet. Ferma restando in ogni caso l’applicabilità del Codice di
comportamento nazionale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il presente Codice di
comportamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio informatico dell’Ente, secondo quanto disposto dall’articolo 66, comma 4
dello Statuto comunale.
2. L’Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro o all’atto del conferimento di incarichi comunque denominati, consegna e fa
sottoscrivere copia del Codice di comportamento ai nuovi assunti, o ai soggetti cui
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gli incarichi vengono conferiti.
3. Il Comune trasmette copia del presente Codice tramite e-mail a tutti i dipendenti
già in servizio presso l’Ente al momento dell’approvazione del Codice stesso.
4. Le Società strumentali del Comune di Nocera Inferiore, che risultino titolari di
affidamenti di servizi, lavori e forniture attraverso la formula in house providing
curano gli adempimenti di cui ai commi precedenti con riferimento ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

