IL SINDACO
APPURATO CHE:
- con ordinanza sindacale n. 8/2006 si ponevano in essere iniziative atte a contrastare fenomeno di contrattare prestazioni sessuali sulla pubblica via, ovvero ad esercitare la prostituzione su Strada, esercitato specialmente nelle tarde ore serali e/o notturne, nella considerazione della notevole diffusione in alcune aree del territorio comunale, in particolare aree periferiche» prospicienti il centro urbano, ed in adiacenza coi confini con territori dei COMUNI viciniori; tale illecita attività degenera in situazioni di Offesa alla pubblica decenza, di degrado igienico e urbano, di disturbo alla quiete pubblica;
- nonostante le azioni già poste in essere dalla POLIZIA MUNICIPALE, negli orari regolari di servizio assegnato, nonché da altre FORZE dell’ORDlNE il fenomeno non accenna ad attenuarsi PREMESSO CHE:
- il SINDACO, quale UFFICIALE di GOVERNO, adotta, secondo quanto previsto dall’art. comma 4, del D ILgs,vo n 267/2000, «con atto motivato provvedimenti urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. a/ fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 10 sicurezza urbana”;
- il D. M. 5 agosto 2008, adottato per la esplicita previsione dell’art. 4 bis del citato DECRETO LEGISLATIVO, all’art 2 prevede che il SINDACO interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e ) comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per fa modaltà con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi; pubblici o la fruizione Cuî sono destinati o che rendono difficoltoso pericoloso l’accesso ad essi”,
RILEVATO che la CORTE COSTITUZIONALE con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai SINDACI, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 dell D. Lgs.vo n. 267/2000, possono essere finalizzati alla Prevenzione e repressione dei reati ed alla tutela di essenziali interessi sul presupposto dell’urgenza ed a condizione della temporaneità degli effetti CONSIDERATO CHE:
- sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all’esercizio della prostituzione sulle strade del territorio comunale ove Vi è presenza o transito anche di minori
- da una ricognizione effettuata dal PERSONALE della POLIZIA MUNICIPALE le strade insistenti nel territorio comunale di PAGANI (SA) maggiormente Interessate dal fenomeno della prostituzione sono; via OLIVELLA ai confini, a lato EST, con la prospiciente via NAPOLI del COMUNE di NOCERA INFERIORE (SA); via MANGIONI e traversa dei MACINANTI al confini, rispettivamente a lato EST ed al Iato SUD, con le prospicienti via MACINANTI quartiere MERICHI e via GIOVAMBATTISTA SCARFATI del COMUNE dj NOCERA INFERIORE (SA); via A. DE GASPERI ai confini, a lato SUD. con la prospiciente via NAZIONALE del COMUNE di SANT’EGIDIO Me A. (SA);
- i comportamenti (imprudenti ed imprevedibili degli automobilisti alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento possono determinare situazioni di grave pericolo per la Sicurezza della circolazione stradale e quindi per l’incolumità pubblica in particolare con riguardo le citate strade
del centro urbano di competenza del COMUNE di PAGANI (SA), che per la loro particolarità, di strade di collegamento intercomunali, sono interessate da considerevoli volumi di traffico; l’esercizio della prostituzione su strada comporta una utilizzazione impropria del suolo pubblico con conseguente degrado dello stesso, a causa di sporcizia prodotta dalle persone dedite al meretricio, che gettano rifiuti ed oggetti vari direttamente a terra; PRESO ATTO CHE:
- l’attività in argomento e le modalità di esercizio determinano l’incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione;
- i pericoli derivanti dai comportamenti Connessi all’esercizio della prostituzione su strada o su -suolo pubblico o ad uso pubblico incidono fortemente in modo negativo sulla percezione di sicurezza urbana, suscitando senso di abbandono negli abitanti delle zone in cui il fenomeno si manifesta;
- la ridotta visibilità che si registra nelle ore Serali, durante le quali l’attività di meretricio si incrementa, associata al pericolo di incidenti. stradali causati dal mancato rispetto dei limiti di Velocità o da manovre imprudenti, aggrava la situazione di pericolo, nonché turbamento ed offesa a pubblico pudore;
VALUTATO che gli utenti della strada non possono usufruire liberamente del patrimonio stradale a causa di Coloro che si aggirano in tali zone chiedendo e/o offrendo prestazioni sessuali; creando turbativa, pericolo ed intralcio alla circolazione; DEDOTTO CHE:l’uso generale dei beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, incontra per il singolo cittadino il limite costituito dal rispetto dell’analogo diritto dl cui sono titolari gli altri soggetti, per cui l’art, 823 DEL CODICE CIVILE consente all’AMMINISTRAZlONE preposta, nella fattispecie la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE del COMUNE di PAGANI (SA), di tutelare il proprio bene territoriale e di adottare quei provvedimenti che siano necessari alfa sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché dj evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;
- il compito principale dell’AMMlNISTRAZIONE la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dai fenomeno prostituzione:
RAVVISATA, quindi la necessità e l’urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e quindi determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell’interesse di questa comunità, ai sensi del citato art. 54, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO n, 267/2000;
PRESO ATTO che con nota Sindacale è stata data preventiva comunicazione, del contenuto della presente ORDINANZA, al PREFETTO di SALERNO, così come previsto dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs,vo
- 267/2000, come novellato dalla Legge n. 125 del 24/07/2008;
VISTE l’art. 726 dei Cea, Che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico; il D. Lgs.vo n. 285/1992 e ss. mm. ii., CODICE della STRADA; l’art. 54 del D. Lgs.vo n. 267/2000 come modificato dall’art. 6 det D. L. n, 98/2008 convertito dalla Legge n. 125 del 24/07/2008;
- il DECRETO del MINISTRO dell’INTERNO del 0508/2008 che fissa i.iteri per l’attuazione dei poteri attribuiti al SINDACO in materia di sicurezza urbana,
- gli art. 7/bis—50 e 54 del D, n. 267/2000, l’art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, Come modificato dall’arte 6/bís della legge n. 125 del 24/07/2008, di conversione del D. L. 92 del 2405/2008 la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE del 07/04/2011, n. 115 che fissa, tra l’altro, i criteri per (‘adozione delle ORDINANZE SINDACALI urgenti,
la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e lo STATUTO del COMUNE;
O R D I N A
1, per i motivi in premessa enunciati e che qui s’intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e sino al 31 ottobre 2019, per le esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, finalizzate a contrastare il fenomeno della prostituzione ed i connessi effetti pregiudízievoli per la sicurezza delle persone, in tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle strade in premessa indicate, È FATTO DIVIETO a chiunque di contrattare prestazioni sessuali sulla pubblica via. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si rende concreta nel “arresto e/o fermata del veicolo” al fine di richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano in ogni caso l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita o la discesa dal proprio veicolo di uno o piu soggetti come innanzi identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
1, È FATTO DIVIETO ai conducenti dei veicoli a motore che giungono in prossimità o in corrispondenza dei soggetti i quali» per le condizioni di orario, di stazionamento a margine della carreggiata, di atteggiamento, o di abbigliamento, atti ad attirare l’attenzione dei conducenti, appaiono dediti all’offerta di prestazioni sessuali a pagamento:
- di procedere a passo d’uomo, dovendosi invece regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e cose ed ogni disordine per la circolazione;
- di eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente;
- di eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento e/o di arresto e/o di fermata del veicolo;
I suddetti comportamenti sono Vietati anche quando sono finalizzati a lasciar scendere i medesimi soggetti dal veicolo che si conduce. I DIVIETI INNANZI DESCRITTI HANNO DECORRENZA IMMEDIATA poiché non è necessaria l’apposizione di. segnaletica stradale, rivestendo i/ presente provvedimento una finalità ricognitiva e specificativa per la fattispecie in esame dj comportamenti astrattamente vietati dagli artt. 141 e 154 del CODICE della STRADA
3, Fatte salve le sanzioni penali previste dalla Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 e dal vigente CODICE PENALE, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente CODICE della STRADA per le infrazioni di cui al punto 2, dà disposizioni legislative e regolamentati; le violazioni alle disposizioni delle ORDINANZE sono punite, a norma dell’art. 7 bis —comma 1 bis — del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 € ed è ammesso, ai sensi dell’art. 16 della Legge n, 689/1981, il pagamento in misura ridotta pari ad (Euro: cinquanta). I proventi derivanti dalla presente ORDINANZA dovranno essere versati al COMUNE di PAGANI (SA), sul c.c.p. n. -12959847- intestato al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di PAGANI specificando la causale ed il numero del VERBALE redatto. Per predetta violazione la AUTORITÀ competente, ai sensi dell ïart. 18 della Legge n, 689/1981, è il SINDACO del COMUNE di PAGANI (SA), al quale nei tempi e modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.
I divieti di cui innanzi non valgono per i volontari; delle Associazioni legalmente riconosciute e delle Istituzioni, che perseguono fini di solidarietà verso i soggetti che esercitano attività di meretricio o comunque manifestano l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni pagamento, e per mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità,
IL SINDACO
Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia Civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per Il relativo periodo
Preso atto che il suolo pubblico o di pubblico accesso (Strade, marciapiedi, portici, Piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell’incuria dei proprietarj/conduttori di cani, viene insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani nonché grave pregiudizio al Pubblico decoro
Dato atto che effettivamente esiste un disagio nel cittadini determinato dal malcostume di alcuni proprietari-conduttori di cani, nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano e di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi
VISTO il DPR n. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria
VISTO il R.D.. n. 1265/1934 T.U.LLSS. unico delle leggi sanitarie
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 Testo unico leggi sull’ordinamento Enti Locali”
VISTO l’art. 16 della IL, 24 novembre 1981 n, 689
VISTO i! Regolamento di Polizia Urbana comunale
VISTA la legge della Regione Campania n, 3 del 11 aprile 2019 ed in particolare l’art. 25 titolato “Sanzioni amministrative”
VISTA la legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo)
ORDINA
a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:
- Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al Centro abitato, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico) in modo da mantenere e preservare lo stato dl Igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini, se presenti, per la raccolta dei rifiuti
- Essere sempre forniti nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, alle strade, alle piazze ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico), ed essere quindi in grado dl esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, di un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte dai loro animali
AVVERTE
che per i trasgressori della presente ordinanza è fissata una sanzione amministrativa nella misura massima di C 200.00 da pagare al Comune di Pagani, come previsto dall’art, 10 della L. 4.11.1981 n. 689.
Che ií proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali,
Gli organi di Polizia preposti alla Vigilanza e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

