Dietro la lavagna, fatti e misfatti del calcio campano

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LA SPINTARELLA E ALTRO…

Il GST visto il rapporto di gara nonché il supplemento di rapporto del DDG e del Commissario di Campo, levato: – che il Sig. Caraviello Giuseppe, calciatore Real Sarno veniva  espulso per aver proferito parole ingiuriose, volgari ed offensive al DDG e verso i defunti dello stesso; – che mentre il DDG gli notificava il provvedimento di espulsione, il Caraviello tentava di aggredirlo fisicamente, avanzando verso lo stesso
minacciosamente ma fu fermato con forza da due compagni di squadra unitamente al C.C. e fu accompagnato fuori dal tdg, ma mentre si allontanava con violenza verbale proferiva ingiurie, offese e minacce al DDG; – che a fine gara mentre il DDG si dirigeva verso lo spogliatoio, nello spazio antistante, il Sig. Giovine Alessio, altro calciatorei, si avvicinava allo stesso e lo spingeva con violenza tanto che perdeva dalle mani il pallone di gara, ed inoltre sempre con fare minaccioso proferiva parole blasfeme al DDG ma veniva fermato da un compagno di squadra; – che nel frattempo sopraggiungeva il Caraviello Giuseppe che, sempre con violenza e minacce, reiterava il suo comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del DDG e lo spintonava e solo l’intervento del C.C., che faceva da scudo al DDG, evitò gravi conseguenze ed anzi a causa del violento comportamento perpetrato dal Caraviello Giuseppe, il CC fu sbattuto violentemente contro la porta dello spogliatoio e fu minacciato a sua volta dal Caraviello; – che in tali occasioni non vi fu assolutamente
alcuna collaborazione da parte dei dirigentii per evitare tali comportamenti dei propri
tesserati; – che grazie all’AA2 che era in possesso delle chiavi dello spogliatoio la terna arbitrale riuscì ad entrare nello spogliatoio e quindi a mettersi in salvo P.Q.M., per i fatti su esposti e considerato il comportamento sleale, scorretto, antisportivo, minaccioso, infligge
l’espulsione al Caraviello Giuseppe  fino al 30.10.2020; infligge, considerato il
comportamento scorretto, sleale, antisportivo, violento, minaccioso ed offensivo, nei confronti del DDG, a Giovine Alessio, la squalifica ino al 10.04.2020.

STRIZZANDO CON FORZA I CAPEZZOLI

Il GST letto il rapporto del DDG, nonché il supplemento di rapporto, rilevato: – che il sig. Cesare Geppino, allenatore della ASD United Gianni Loia, veniva allontanato dal DDG per aver reiteratamente protestato nei suoi confronti; – che a fine primo tempo il suddetto si posizionava alle spalle di una porta in prossimità dello spazio antistante gli spogliatoi, e per tutta la durata del secondo tempo reiterava le gravi offese e ingiurie al
DDG; – che, al termine della gara, mentre il DDG si dirigeva verso l’uscita dal campo, il suddetto Cesare Geppino entrava nello spazio antistante gli spogliatoi ed aggrediva il DDG appoggiando le proprie mani sul petto del DDG “strizzandogli con forza i capezzoli” provocandogli forte dolore, impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio; – che tale condotta favoriva l’ingresso campo di una persona non identificata che,
sfruttando l’apertura del cancello di accesso al TDG operata dal predetto sig. Cesare Geppino, in concorso con il medesimo colpiva con un forte schiaffo al volto il DDG che dopo aver quasi perso i sensi e le forze, riusciva con molte difficoltà a raggiungere il proprio spogliatoio; – che il sig. Cesare Geppino reiterava le ingiurie e minacce al DDG anche dopo che questi aveva raggiunto il proprio spogliatoio; – che il DDG, al 31′
del secondo tempo, provvedeva ad allontanare il sig. Cesare Rocco, dirigente della società United Gianni Loia in quanto proferiva frasi ingiuriose e gravemente offensive oltre che minacciose; – che per tutta la durata della gara i sostenitori della Società Gianni Loia insultavano il DDG e minacciavano reiteratamente il suddetto con gravissime frasi offensive e minacciose per la propria incolumità; inoltre il DDG segnala che il proprio era
incustodito perché privo di serratura e con gravi carenze igieniche. P.Q.M., in considerazione dei gravi episodi accaduti, il GST delibera di infliggere al sig. Cesare Geppino l’inibizione fino al 30.6.2021, al sig. Cesare Rocco l’inibizione fino al 30.6.2020 (le casistiche sopradescritte rientrano nella fattispecie di cui al C.U. 104/A
FIGC del 17.12.2014); di infliggere alla Società Gianni Loia la sanzione della disputa delle prossime sei (6) gare interne a porte chiuse e l’ammenda di euro 600,00, per quanto innanzi.

QUANTO VUOI PER NON SCRIVERE…

SQUALIFICA FINO AL 16/ 4/2020 A SANSONE ROBERTO (ACERNO CALCIO) per aver dato un forte spintone al d.d.g. e, in seguito, aver proferito frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti suoi e della categoria arbitrale; al termine della gara, inoltre, con comportamento altamente antisportivo e violento, si recava nello spogliatoio arbitrale chiedendo al d.d.g., con fare minaccioso, di non riportare il provvedimento di espulsione in precedenza adottato, e tentando altresì di corromperlo con un’offerta economica (in applicazione del C.U. 19/A FIGC del 17.12.2018)

NERVATURA, AL FEMMINILE…

Il GST, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa definitivamente al 17 minuto del 2 tempo di gioco in quanto a seguito della notifica di espulsione nei confronti della calciatrice Salzano Caludia (Falchetti) e della calciatrice sig.ra Lucarelli Asia (Atletico Frattese), faceva ingresso sul terreno di gioco, forzando il cancello di ingresso che era chiuso, una sostenitrice della società
Falchetti, la quale aggrediva e minacciava di violenza la calciatrice della società Atletico Frattese, sig.ra Saviano Noemi, che in precedenza aveva risposto alle provocazioni da parte dei sostenitori della società Falchetti; considerato che la sostenitrice in parola, veniva prontamente bloccata e condotta all’esterno del TDG dal Capitano ed che il Dirigente della società locale si adoperava al fine di ripristinare le condizioni necessarie per la ripresa del gioco; ripristinate le condizioni per la ripresa del gioco, il direttore di gara inviata
entrambe le compagni a riprendere il gioco ricevendo un rifiuto da parte delle calciatrici nonché dei dirigenti della società Atletico Frattese; il DDg, allora, interrompeva momentaneamente la gara ordinando il rientro negli spogliatoi emettendo il duplice fischio, verificate che vi fossero le condizioni per la prosecuzione della gara il DDg invitava nuovamente entrambe le compagini a fare rientro in campo ricevendo un secondo rifiuto
dalla società Atletico Frattese C5; a quel punto il DDg si vedeva costretto a decretarne la definitiva sospensione. PQM, il GST delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/6 in danno alla società Atletico Frattese C5, perché nonostante l’arbitro avesse verificato vi fossero le condizioni per la normale prosecuzione la stessa si rifiutava di continuare l’incontro; delibera altresì in applicazione dell’art 53 comma 3 di infliggere l’ammenda di euro 200,00, in considerazione della prima rinuncia, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; delibera infine, di infliggere alla società Falchetti
l’ammenda di euro 80,00 per i fatti di cui in narrativa (ammenda inflitta in misura ridotta per la fattiva collaborazione da parte dei dirigenti della società locale), di squalificare per due gare effettive le calciatrici sig.ra Saviano Noemi e Sig.ra Perrotta Laura (Atletico Frattese C5) per aver risposto alle provocazioni dei sostenitori locali; delibera di squalificare le calciatrici Salzano Claudia (Flachetti) e Lucarelli Asia (Atletico Frattese C5) per quattro gare effettive