Arrestati e rinviati a giudizio per truffa e associazione a delinquere. È forse uno dei primi provvedimenti del genere a carico degli amministratori di un portale di buy & share: dueamici.it. Il sito di shopping online funzionava come molti altri: prometteva acquisti di gioiellini dell’hi-tech a prezzi stracciati, tranne poi costringere a “reclutare” altre persone che prenotassero lo stesso articolo. Il principio, insomma, della vendita piramidale, un principio che ha convinto la procura di Nocera Inferiore a intervenire, anche con un sequestro conservativo di 95.000 euro. Solo lo scorso dicembre anche l’Antitrust era intervenuto su questa tipologia di siti, sospendendo 6 negozi on line: zuami.it, listapro.it, shopbuy.it e ibalo.it. Un iPhone X 256 GB a 419 euro, contro i 1.359 di listino, è un boccone troppo ghiotto per farselo sfuggire. E così quattro studenti universitari decidono di mettere subito alla prova il proprio fiuto per gli affari e cogliere al volo l’offerta on line, anche sulla scia del successo di una loro collega, che con la cugina era riuscita a portare a casa ben due smartphone. Sul sito www.tekkami.it scelgono il modello e poi vanno a leggere termini e condizioni di vendita. Scoprono che c’è una differenza tra acquisto immediato e prenotazione del prodotto. Addentrandosi nelle molteplici clausole capiscono che quello pubblicizzato è il prezzo prenotazione, con il quale ci si inserisce in un gruppo d’acquisto, di cui si conoscerà la lista solo dopo aver effettuato il relativo bonifico e la registrazione. Come recita l’esempio riassuntivo riportato sul sito, se si ha la pazienza di leggere fino alla fine, si scopre che su 9 utenti desiderosi di acquistare l’iPhone, 3 lo pagheranno al prezzo scontato reclamizzato, altri 6 lo pagheranno circa 1.000 euro. Il buy & share è una pratica ammessa? La risposta non è così semplice. Com’è noto, la legge 173 del 2005 sanziona penalmente catene in cui c’è un incentivo economico a fronte di mero reclutamento, vendita o promozione di beni o servizi se questo è lo scopo primario della catena. Poi però, con il successivo decreto legislativo 146 del 2007 (art. 5) viene esclusa la rilevanza penale della condotta posta in essere nei rapporti di consumo tra professionista e consumatore, quale appunto è quella che si instaura tra i siti di B&S (in questo caso il professionista) e gli acquirenti. “Con questo decreto legislativo”, afferma l’avvocato Emmanuela Bertucci, consulente dell’associazione dei consumatori Aduc, da noi interpellata per dipanare la questione, “tali pratiche possono essere considerate commercialmente scorrette ma non anche reato”. L’articolo 23, comma 1, lettera p, del suddetto Dlgs recita infatti che “sono considerate in ogni caso ingannevoli le pratiche commerciali atte ad avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”. “In poche parole, – spiega l’avvocato – l’art. 5 del suddetto decreto afferma che non sono considerabili reato tali pratiche commerciali se sono inserite in un rapporto di consumo tra professionista e consumatore”.
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