Dietro la Lavagna: fatti e misfatti del calcio campano

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ROMPIAMO TUTTO

Euro 560,00 A.C. S.ANTONIO ABATE (con obbligo risarcimento danni come verranno giustificati, quantificati e richiesti). Propri sostenitori accendevano più fumogeni e facevano esplodere più petardi e lanciavano sul tdg bottiglie d’acqua ed una busta con immondizia. A fine gara, gli occupanti della panchina della Società hanno consentito, aprendo la porta di emergenza che divide il campo dal settore ospite, l’ingresso in campo di
estranei. A fine gara sono stati constatati danneggiamenti dello spogliatoio della squadra del S. Antonio Abate e con precisione al lavandino esterno, alla lampada indicatore uscita, al campanello bagno disabili di tanto veniva data testimonianza anche da un Agente della Polizia che aveva sentito dire “rompiamo tutto”; così come relazionato dal Commissario di Campo.

MASS CONFRONTATION

GARA DEL 24/ 2/2019 VALLE METELLIANA – HONVEED COPERCHIA. IL GST letto il referto ed il supplemento di rapporto, rilevato che a seguito di una MASS CONFRONTATION tra il calciatore Gallo Enrico n. 8 della Società HOONVED Coperchia e il sig. Acanfora Daniele n. 9 della società Valle Metelliana, per la quale il DDG adottava i provvedimenti disciplinari delle rispettive ammonizioni, si generava una rissa tra i calciatori di entrambe le società, sia di quelli presenti in campo che di quelli in panchina, a causa della quale il DDG era costretto a sospendere la gara; rilevato che nella rissa di distinguevano il calciatore Tortora Salvatore n. 7 della società Valle Metelliana, che colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario e successivamente rivolgeva ingiurie e minacce ai calciatori presenti sulla panchina
avversaria, nonché il calciatore Di Giacomo Fabio n. 7 della società HOONVED Coperchia, che colpiva con un calcio a gioco fermo il calciatore Tortora Salvatore. Inoltre, il calciatore Tortora Salvatore alla notifica della propria espulsione abbandonava il TDG dopo molte resistenze e una volta fuori dal TDG si arrampicava sulla rete di recinzione rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose verso i calciatori avversari; rilevato che, alla notifica
della decisione del DDG di sospendere la gara per la mancanza delle condizioni di sicurezza per l’incolumità propria e dei calciatori di entrambe le società, i dirigenti di entrambe le squadre rivolgevano animate proteste nei confronti del DDG, e in particolare persona che riferiva di essere il Presidente della società Valle Metelliana ma non riconosciuto e non presenti in distinta di gara si introduceva senza autorizzazione nello
spogliatoio del DDG rivolgendogli frasi offensive ed intimidatorie; PQM, il GST delibera di infliggere l’ammenda di euro 200,00 a carico di entrambe le società per i fatti come esposti in motivazione, di infliggere le seguenti punizioni sportive: squalifica fino al 30.6.2019 al calciatore Gallo Enrico della società HOONVED COPERCHIA, squalifica fino al 30.6.2019 al calciatore Acanfora Daniele della società valle Metelliana, squalifica fino al 30.6.2019 al calciatore Di Giacomo Fabio della società HOONVED COPERCHIA; inoltre,
preso atto dei preannunci di reclamo presentati da ambedue le società, sospende ogni decisione in merito all’omologazione del punteggio, fermo restando i provvedimenti disciplinari sopra adottati.

CON LE SEDIE E COI BASTONI

Euro 160,00 VIS CAPUA (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare interne, con effetto immediato) propri tesserati partecipavano ad una rissa con i tesserati della squadra avversaria; inoltre propri sostenitori, durante la rissa, dalla tribuna lanciavano sedie, bastoni ed altro sul tdg ed alla panchina destinata alla squadra ospitata.

UNO STINCO DI SANTO…

SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2020 A VENDITTO LUIGI (RISCATTO SCAMPIA)
Con comportamento sleale antisportivo e scorretto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava faccia a faccia al ddg e lo minacciava. Prima di lasciare il tdg, si avvicinava nuovamente al ddg colpendolo con un calcio allo stinco. I propri compagni di squadra lo hanno calmato, ma abbandonando il tdg il calciatore continuava a protestare e strillare ed a minacciare il ddg. La condotta di cui innanzi rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 11 bis CGS, punto 1.

E TI LANCIANO LE PIETRE…

Euro 300,00 FUTSAL CLUB OPLONTINA (squalifica del campo per due gare, da disputarsi a porte chiuse, con effetto immediato) Propri sostenitori posizionati all’esterno della recinsione poiché la gara era da disputarsi a porte chiuse, lanciavano pietre nei confronti degli avversari, e costringevano il DDg a sospendere la gara e richiedere l’intervento del capitano della società locale; successivamente gli stessi si riposizionavano nel medesimo
punto e cominciavano nuovamente ad attingere con sputi e lanci di piccole pietre sia il DDg che gli avversari, la gara e stata sospesa fino a quando i dirigenti locali non hanno provveduto ad allontanare i tifosi facinorosi (con squalifica del campo per due gare effettive, da disputarsi a porte chiuse, con effetto immediato)