Dietro la Lavagna, fatti e misfatti del calcio campano

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CON MAZZE DI FERRO E DI LEGNO

PRIMA CATEGORIA AMMENDA Euro 180,00 LACCO AMENO 2013 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna, con effetto immediato) propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi ed accendevano diversi fumogeni nel corso della gara, nonché un gruppo di propri sostenitori al termine della gara si dirigevano vicino la rete che separa gli spalti dagli spogliatoi con mazze di ferro e di legno colpivano la rete di recinsione; in un secondo tempo veniva lanciata da questi ultimi una pietra in direzione dello spogliatoio ospite senza colpire nessuno (dispone che la prossima gara casalinga la società lacco ameno la disputi a porte chiuse con effetto immediato)

PUGNO ALL’ARBITRO, ZIGOMO SINISTRO CENTRATO

SECONDA CATEGORIA, GARA DEL 17/ 2/2019 ATLETICO SERINO – ATLETICO CARIFE
Il GST letto il referto del DDG nonché il supplemento di rapporto rilevato: – che al 10′ del 1^ tempo il calciatore Di Rosa Rosario, della Società Atletico Serino è stato ammonito per proteste nei confronti del DDG e che il calciatore ha continuato a protestare con tono minaccioso ed ha colpito il DDG con un pugno, sullo zigomo sinistro; – che a seguito di detto episodio il DDG ha sospeso la gara; – che una volta che il DDG è rientrato
negli spogliatoi l’allenatore della Atletico Serino, Sig. De Feo Maurizio e l’assistente di parte di detta Società, Sig. Pellegrino Pasquale, hanno continuato a protestare per la decisione adottata dal DDG di sospendere di gara; – che il Sig. Pellegrino Pasquale ha iniziato a sbattere con forza la mano su una porta nel tentativo di intimidire il DDG e che il Sig. De Feo Maurizio ha tentato di intimorire il DDG minacciandolo con una eventuale
denunzia; – che erano venuto a mancare gli standard di sicurezza per la incolumità del DDG, lo stesso sospendeva definitivamente la gara; PQM commina al calciatore Di Rosa Rosario, della Società Atletico Serino, ai sensi dell’art. 11 bis CGS, così come modificato in C.U. 19/A FIGC del 17.12.18, la squalifica fino al 20.02.2021; commina la squalifica fino al 30.08.2019, sanzione aggravata per il ruolo rivestito, ai Sigg. De Feo
Maurizio e Pellegrino Pasquale, rispettivamente allenatore e assistente di parte della Società Atletico Serino; commina la punizione sportiva in danno dell’Atletico Serino della perdita della gara con il risultato di 0 / 3

L’AUTOBUS DEL CALCIO A 5…

Il GST, letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto e il referto del C.C. rileva che prima dell’inizio della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, 4-5 calciatori della società Club Eden aggredivano fisicamente un calciatore della società Virtus Libera Forio; il calciatore aggredito riporta poi tumefazioni all’altezza del viso e degli zigomi oltre a visibili escoriazioni alle spalle, e nel contempo un tifoso sempre riconducibile alla società
Club Eden, rincorreva un altro calciatore della società Virtus libera Forio con l’intento di aggredirlo fisicamente, non riuscendovi solo perché il calciatore della società Virtus Libera Forio si chiudeva all’interno dell’autobus societario; nel frattempo un altro calciatore della società Club Eden, cercava di aggredire minacciando ed insultando un altro avversario, senza riuscire a raggiungerlo; il C.C. prontamente chiamava le forze dell’ordine
che intervenivano sul posto riportando la calma; la società Virtus Libera Forio a seguito di tale aggressione si rifiutava di scendere in campo ritenendo che non vi fossero più le condizioni sia per la tranquillità dei propri calciatori sia per l’assenza degli standard di sicurezza; il DDg nel proprio supplemento specifica che si trovava all’inteno dello proprio spogliatoio quando tutto ha avuto inizio e che una volta sentite le urla si recava
all’esterno rilevando una maxi rissa che coinvolgeva la totalità dei tesserati non riuscendo nel parapiglia a riconoscere ed identificare i partecipanti, e che la rissa si estendeva dallo spazio antistante gli spogliatoi fino alla zona di riscaldamento dei calciatori. PQM, Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti innanzi esposti, elibera di infliggere alla società Club Eden la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6; delibera altresì in applicazione dell’art.18 lettere b), d), f) e g) di infliggere alla società Club Eden per i
gravi fatti di cui sopra la ammenda di euro 500,00; dispone che detta società disputi fino al termine del campionato tutte le gare interne a porte chiuse ed in campo neutro e commina alla società Club Eden la penalizzazione di sei punti in classifica.