Le tre società hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro le delibere del Commissario Straordinario della Figc, con le quali era stato modificato il forma della Serie B, portato da 22 a 19 squadre, con conseguente non integrazione dell’organico del campionato e quindi il no al ripescaggio.
Il Tar ha ritenuto che “i provvedimenti gravati evidenziano sotto vari profili rilevanti aspetti di distonia rispetto alla primaria finalità di interesse pubblico alla regolazione e al controllo dell’ordinato svolgimento dei campionati e alla disciplina federale in materia“.
Evidenziata inoltre la circostanza che la modifica dei campionati sia “stata assunta nell’ambito di una gestione commissariale” e che “la riduzione dell’organico del campionato sia stata operata nel mese di agosto, a pochi giorni dall’inizio dello stesso”, senza acquisire “il deliberato delle altre Leghe, che senz’altro avrebbero dovuto essere coinvolte, in quanto la determinazione dell’organico del campionato di Serie B incide sugli interessi delle squadre del campionato inferiore interessate ad esservi ammesse”.
Il Tar ha dunque ritenuto sussistere “il fumus boni juris sotto i dedotti profili dell’eccesso di potere e della violazione delle norme statutarie dell’ordinamento della Figc”, evidenziando inoltre che “la prosecuzione del campionato avviato sulla base delle modalità previste nei gravati provvedimenti, appare all’evidenza idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della ricorrente di entità difficilmente quantificabile, nelle more della decisione del merito del ricorso, anche tenuto conto della fase meramente iniziale in cui, allo stato, si trova il campionato”.
Il Tar ha dunque accolto la “domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento”.

