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Esondazione ed alluvioni: chi deve risarcire i cittadini?

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Esondazione ed alluvioni: chi deve risarcire i cittadini?

alluvione2A seguito dell’esondazione del torrente Solofrana, che lo scorso 29 ottobre ha rotto gli argini inondando il territorio dell’agro nocerino sarnese, si pone il problema del risarcimento  per i tanti cittadini alluvionati.  Chi deve risarcire i danni alle abitazioni, alle attività commerciali, ai beni, alle coltivazioni e ai terreni?

In primis occorre precisare che,dal punto di vista giuridico, la competenza in materia di controversie per risarcimento danni causati da esondazioni è, in primo grado, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (nel caso specifico quello di Napoli).  Secondo Giurisprudenza prevalente la responsabilità in casi del genere ricade su Regione e Consorzio di Bonifica. Infatti spetta alla Regione, cui sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell’argine di un torrente, sito al di fuori della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità per i danni provocati dall’omissione di detta manutenzione. La Regione delega le funzioni di polizia idrica al Consorzio di Bonifica, ma in capo all’ente Regione sussiste sempre la responsabilità oggettiva per danni. Il Consorzio ha l’obbligo di manutenere gli argini provvedendo al loro innalzamento laddove necessario ed in particolare di provvedere allo sfalcio dell’erba, per consentire il più veloce deflusso e la maggior capienza del bacino, specie laddove i terreni abbiano quota maggiore e contemporaneamente alzare gli argini per consentire maggior capienza. Tutto ciò induce a ritenere che, anche nei casi in cui il fenomeno naturale è di particolare intensità, se l’impianto viene mantenuto ed organizzato conformemente ai principi della buona amministrazione, si potrebbero ridurre gli effetti dannosi delle esondazioni. In applicazione del principio suddetto, il Tribunale, qualora riscontri delle deficienze nelle opere del Consorzio tali da ritenere che esse abbiano concorso alla produzione dell’evento, riconosce il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno. Negli ultimi anni, comunque, diversi Tribunali Ordinari si sono pronunciati in materia di responsabilità per danni causati da calamità naturali idrogeologiche, condannando al risarcimento anche il Comune per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., sulla base del presupposto che, ai fini della configurazione della stessa, è sufficiente una relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e che quindi il Comune ha un dovere di  controllo e di custodia sui beni del cittadino, ubicati sul territorio comunale.  Naturalmente, nelle cause per danneggiamenti procurati da esondazioni di fiumi e torrenti, grande importanza assume la perizia tecnica per quanto concerne la valutazione dei danni subiti.

 

 

Avv. Pasquale Zambrano