Dietro la Lavagna: i cattivi della settimana nei dilettanti regionali

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ECCELLENZA

AMMENDA DI Euro 1.060,00 VIS AFRAGOLESE 1944
(con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime tre gare interne ed obbligo risarcimento danni) Letto il referto arbitrale, nonché i rapporti dei Commissari di Campo designati per la gara in epigrafe, il GST rileva che sostenitori della società Vis Afragolese, partecipavano ad una rissa con sostenitori della società
Savoia 1908, nei pressi dell’aria antistante lo spogliatoio adibito per la terna arbitrale; prima dell’inizio della gara al pullman che trasportava i tesserati della società Savoia 1908,veniva teso un agguato dai sostenitori
della società casalinga, che aggredivano il predetto pullman con bombe carta, con bottiglie pietre ed altri oggetti e con spranghe tentavano di sfondare i finestrini; in conseguenza di ciò il conducente del pullman si vedeva costretto ad allontanarsi dall’impianto sportivo e facendo poi ritorno scortato dalle forze dell’ordine,
così come da rapporto del C.C.; rilevato che il C.C. nel suo rapporto riferisce di danneggiamenti al suo abbigliamento prodotto dal lancio da un contenitore con al suo interno liquido vischioso maleodorante lanciato da i sostenitori della società Afragolese nel corso dell’aggressione al pullman e che lo stesso riferiva
l’accaduto ai dirigenti della società Vis Afragolese; in considerazione di quanto sopra si fa obbligo alla società Vis Afragolese, di risarcire i danni dove quantificati, documentati e richiesti; dispone che la società Vis Afragolese disputi i prossimi tre turni interni a porte chiuse in considerazione dei fatti in narrativa. Il Giudice Sportivo Territoriale si riserva, altresì, previo accertamento delle Forze di Polizia, di adottare ulteriori sanzioni, se necessarie, ad integrazione di quelle innanzi comminate.

PROMOZIONE
SQUALIFICA FINO AL 7/ 6/2018 ALL’ALLENATORE MARIO PIETROPINTO (CAMPAGNA): allontanato dal terreno di gioco per eccessive proteste, lo stesso abbandonava l’area tecnica dirigendosi verso il ddg, con aria minacciosa al termine della gara cercava di entrare nello spogliatoio arbitrale in maniera indebita e senza alcuna autorizzazione; veniva allontanato solo grazie all’intervento dei dirigenti locali.

PRIMA CATEGORIA
SQUALIFICA FINO AL 2/ 5/2018 AL CALCIATORE MICHELANGELO IANNELLI (ALBANOVA): alla fine del primo tempo al rientro negli spogliatoi aggrediva alcuni calciatori avversari colpendoli con pugni. A fine gara dopo circa mezz’ora, aggrediva il commissario di campo rivolgendosi a lui con fare minaccioso ed ingiuriandolo gravemente.

SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 25/ 2/2018 SACRO CUORECANCELLOARNONE – MONTECALVARIO
Il GST visto il rapporto del DDG nonché il supplemento di rapporto, rilevato che al 45′ del 1^ tempo il DDG allontanava il Sig. Giannoccari Vincenzo, massaggiatore della Sacro Cuore Carnello Arnone, il quale con parole disapprovava una sua decisione; rileva ancora che il Giannoccari, dopo l’allontanamento, entrava sul
tdg e con fare minaccioso si avvicinava al DDG, sfiorandogli il volto tanto da far indietreggiare lo stesso e continuando in tale atteggiamento, rivolgeva dure minacce al DDG e riferiva che non sarebbe andato via e quindi stazionava nei pressi della panchina, sempre senza allontanarsi, così come disposto; rileva anche che
il Giannoccari reiterava, da tale posizione, nel profferire al DDG ingiurie e minacce anche di morte; rileva, infine, che il Giannoccari non abbandonava il tdg e che nessuno aiutava il DDG a far rispettare la sua decisione; tanto premesso, atteso un tempo ragionevole per l’allontanamento del suddetto, il DDG, non
sussistendo più i requisiti necessari per continuare la regolare prosecuzione della gara ,si vedeva costretto ad emettere il triplice fischio e sospendere definitivamente la gara; PQM, in applicazione dell’art. 17 CGS, delibera di infliggere alla società Sacro Cuore Cancello Arnone la punizione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0/3 e l’ammenda di euro 60,00 per il comportamento scorretto, sleale ed antisportivo del proprio tesserato; di infliggere al sig. Giannoccari Vincenzo la interdizione fino al 01.12.2018;

SQUALIFICA PER DIECI GARE AL CALCIATORE ANTONIO RUGGIERO (STABIA FRIENDS): con comportamento sleale, scorretto e antisportivo inseguiva , al termine della gara, il DDG che si recava a prendere il traghetto; una volta raggiunto rivolgeva al DDG, faccia a faccia, frasi ingiuriose, volgari e minacciose; l’intervento di passanti e dirigenti della squadra locale lo allontanano dal DDG ma lo stesso
continuava il detto comportamento fino a quando il DDG è salito sul traghetto.

Euro 180,00 AC BLACKSLIONS (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna) propri sostenitori al termine della gara a causa dell’omessa vigilanza scavalcavano la rete di recinzione posizionandosi nei pressi degli spogliatoi dove ingaggiavano una rissa che rientrava grazie all’intervento dei
dirigenti. Si dispone che la prossima gara casalinga della casalinga della Società venga disputata a porte chiuse.