Non sono bastate le pronunce di diversi Tribunali, compreso quello di Salerno. Il braccio di ferro tra gli avvocati e l’Inps continua. Oggetto del contendere, l’iscrizione coattiva nella gestione separata praticata dall’Ente nei confronti di diversi professionisti ed i relativi avvisi di sanzione – pari in alcuni casi all’80% dell’importo iniziale richiesto – che continuano ad essere recapitati. Con la c.d. operazione “Poseidone 2”, dal 2015 ad oggi, l’Inps ha infatti inviato migliaia di avvisi di pagamento nei confronti – tra gli altri – di avvocati, per cifre a titolo contributivo in base all’iscrizione di ufficio alla propria gestione separata.
Nonostante diverse pronunce giurisprudenziali abbiano affermato che gli avvocati – come altre categorie di professionisti dotate di una propria cassa di previdenza – non rientrano nei parametri della legge Dini, il caso non accenna a rientrare.
Sul punto è di recente intervenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. Nell’adunanza dello scorso 21 febbraio, il Consiglio, richiamato il comma 10 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, di riforma dell’ordinamento professionale, (“non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense“), ha poi ribadito che, sulla scorta della Legge n. 335/95, “da un punto di vista previdenziale i professionisti possono essere suddivisi in due categorie: 1) professionisti con propria cassa di previdenza di categoria; 2) professionisti privi di una propria cassa di previdenza, obbligati all’iscrizione presso la Gestione Separata Inps.
Nell’ambito dell’attività di accertamento (c.d. Operazione Poseidone) condotta, l’Inps ha invece iscritto d’ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa Previdenziale”. Una condotta reiterata nonostante l’art. 18 della Legge n. 111/2011, al comma 12, stabilisca che: “l’art. 2, co. 26 della legge n.335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti alla iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.
Sulla scorta di tali rilievi, dunque, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, “ritenuto che tale problematica possa trovare una sua soluzione solo con un intervento legislativo chiarificatore, ovvero con una bonaria soluzione tra l’INPS e la Cassa di Previdenza Forense”, ha deliberato “di invitare la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ad assumere ogni più utile iniziativa in favore degli iscritti, favorendo la ricongiunzione dei contributi già versati alla gestione separata INPS, con totale eliminazione dei costi attualmente previsti per tale istituto“. Contestualmente, sollecitati il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, invitando l’INPS a sospendere la propria decisione di iscrivere d’ufficio gli avvocati alla gestione separata per gli anni 2009/2011. Il deliberato è stato inviato a tutti i COA italiani.
