In primo grado sono state accertate le responsabilità (penali e civili) della società Beton Cave e la proprietà è stata condannata per i reati di frana colposa ed omicidio colposo plurimo a tre anni di reclusione (Tribunale di Nocera).
In secondo grado (Corte d’appello di Salerno) i reati accertati sono stati confermati ma dichiarati prescritti (essendo passati 7 anni e mezzo dai fatti ed essendo state riconosciute le attenuanti generiche). In pratica lo Stato, pur avendo riconosciuto colpevole il proprietario della Cava, ha rinunciato a punirlo perché è passato troppo tempo dalla commissione dei reati.
Sia dal punto di vista legale che scientifico il processo ha quindi accertato, senza alcuna ombra di dubbio, la responsabilità della Beton Cave nella tragica frana del marzo 2005.
A fine 2016 la Cassazione, riconoscendo un (paradossale) difetto di notifica della fissazione dell’udienza preliminare (i Carabinieri non si premurarono di far dichiarare al proprietario l’indirizzo per le notifiche e lo ricavarono da una visura della Camera di commercio neppure aggiornata, inviando la notifica ad un precedente domicilio del proprietario dove, comunque, la notifica fu ritirata da una zia dichiaratasi convivente) ha annullato le due sentenze (compresa la prescrizione) e inviato gli atti al Gip di Nocera per la nuova udienza preliminare.
L’annullamento delle sentenze ha comportato anche l’annullamento delle attenuanti generiche, con l’effetto di annullare anche la prescrizione della frana colposa (che torna a 15 anni).
Il reato verrà probabilmente riconfermato e allo stesso tempo prescritto, a meno che stavolta il giudice di udienza preliminare decida di non far valere le attenuanti generiche: il che significherebbe non far prescrivere il reato di frana colposa.
In pratica i giudici hanno riconosciuto pienamente la responsabilità della Beton Cave nel tragico evento e allo stesso tempo anche la sua spregiudicatezza nello sfruttamento delle risorse del territorio che le è stato concesso di usare a fini di profitto (anche se il territorio dove si verificò la frana non era di competenza, in senso stretto, della Beton Cave quest’ultima vi aveva realizzato una strada a servizio della cava mediante un taglio della montagna, circostanza accertata nel processo): questa spregiudicatezza e questa responsabilità hanno causato la morte di tre persone.
In secondo grado (Corte d’appello di Salerno) i reati accertati sono stati confermati ma dichiarati prescritti (essendo passati 7 anni e mezzo dai fatti ed essendo state riconosciute le attenuanti generiche). In pratica lo Stato, pur avendo riconosciuto colpevole il proprietario della Cava, ha rinunciato a punirlo perché è passato troppo tempo dalla commissione dei reati.
Sia dal punto di vista legale che scientifico il processo ha quindi accertato, senza alcuna ombra di dubbio, la responsabilità della Beton Cave nella tragica frana del marzo 2005.
A fine 2016 la Cassazione, riconoscendo un (paradossale) difetto di notifica della fissazione dell’udienza preliminare (i Carabinieri non si premurarono di far dichiarare al proprietario l’indirizzo per le notifiche e lo ricavarono da una visura della Camera di commercio neppure aggiornata, inviando la notifica ad un precedente domicilio del proprietario dove, comunque, la notifica fu ritirata da una zia dichiaratasi convivente) ha annullato le due sentenze (compresa la prescrizione) e inviato gli atti al Gip di Nocera per la nuova udienza preliminare.
L’annullamento delle sentenze ha comportato anche l’annullamento delle attenuanti generiche, con l’effetto di annullare anche la prescrizione della frana colposa (che torna a 15 anni).
Il reato verrà probabilmente riconfermato e allo stesso tempo prescritto, a meno che stavolta il giudice di udienza preliminare decida di non far valere le attenuanti generiche: il che significherebbe non far prescrivere il reato di frana colposa.
In pratica i giudici hanno riconosciuto pienamente la responsabilità della Beton Cave nel tragico evento e allo stesso tempo anche la sua spregiudicatezza nello sfruttamento delle risorse del territorio che le è stato concesso di usare a fini di profitto (anche se il territorio dove si verificò la frana non era di competenza, in senso stretto, della Beton Cave quest’ultima vi aveva realizzato una strada a servizio della cava mediante un taglio della montagna, circostanza accertata nel processo): questa spregiudicatezza e questa responsabilità hanno causato la morte di tre persone.

