Dietro la lavagna, fatti e misfatti del calcio nostrano

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OBTORTO COLLO

GARA DEL 3/ 2/2019 REAL SAN FELICE – VALLE METELLIANA
Il GST letto il referto del DdG nonché il supplemento di rapporto, rileva che al 48^ del 2^ tempo, a seguito di una presunta mancata concessione di un rigore a favore della propria squadra, il calciatore Aiello Ciro, della Società Valle Metelliana, si avvicinava al DDG con aria minacciosa e lo insultava con frasi volgari, lesive della sua professionalità nonché blasfeme; – che in seguito l’Aiello afferrava per il collo il DDG sollevando da terra e
con veemenza lo scagliava a terra; – che il DDG nel cadere a terra urtava con violenza con la schiena sul terreno;- che per effetto di tale caduta il DDG avvertiva forte dolore al braccio, alla schiena ed alla cervicale e veniva aiutato dai dirigenti di entrambe le squadre ad uscire dal tdg e lo facevano accomodare su una panchina; – che dopo poco essendosi leggermente ripreso, il DDG entrava sul tdg e previa emissione del triplice fischio, sospendeva definitivamente la gara; che il DDG, essendosi acuito il dolore, dopo poco che erarientrato nel proprio domicilio, era costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino per farsi medicare e refertare;- che al DDG è stata riconosciuta una prognosi di 10 gg. S.c. P.Q.M., per i fatti di cui sopra, infligge alla Società Valle Metelliana la punizione sportiva della perdita gara con il risultato di 0/3, a favore della Società Real San Felice; infligge al calciatore Sig. Aiello Ciro, della Società Valle Metelliana la
squalifica fino al 06.02.2022, ex art. 11 bis CGS, così come pubblicato nel C.U. n. 19/A del 7.12.18 (la fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n. 104 del 16.7.16 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DdG.

CARINOLA, LA COSA…

GARA DEL 3/ 2/2019 CARINOLA – FALCIANO CALCIO 2016
Il Gst, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al minuto 45 del primo tempo di gioco, il calciatore Stasino Daniele colpiva con un violento pugno un avversario; da questo episodio scaturiva una rissa tra tutti i tesserati che veniva sedata, ripreso il gioco il ddg era costretto a sospendere temporaneamente la gara in diverse occasioni per l’atteggiamento violento dei calciatori di entrambe le società e che nonostante i
provvedimenti disciplinari adottati i calciatori non sembravano placare gli animi; al 41 del secondo tempo di gioco il ddg era costretto a sospendere definitivamente la gara a causa di una rissa generale che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le società; visti i diversi tentativi di portare la calma e ristabilire un clima sereno per la prosecuzione della gara infruttuosi, rilevato che neanche l’intervento della Forza Pubblica riusciva a
ristabilire un clima sereno, e che entrambe le compagini non mostravano alcun interesse nel collaborare per riprendere la gara, il ddg si vedeva costretto a fischiarne anticipatamente la fine, per preservare la propria incolumità nonché quella dei tesserati tutti; nella rissa generale riusciva a riconoscere il sig. Cristian Formisano (Falciano Calcio 20016) ed il sig. Parente Luigi (Carinola) che erano particolarmente attivi e violenti
nel corso della rissa in questione. PQM, il Giudice Sportivo Territoriale per tutti i fatti sopra esposti delibera di infliggere ad entrambe le compagini, Falciano Calcio 2016 e Carinola, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3; di infliggere l’ammenda di euro 100,00 sempre ad entrambe le compagini per il comportamento violento e per la partecipazione attiva alla rissa, di infliggere al calciatore Stasino Daniele della società Falciano Calcio 20016 la squalifica di n. 3 gare effettive; di squalificare il sig. Cristian Formisano appartenente alla stessa società per n. 4 giornate effettive; di squalificare il sig. Parente Luigi (Carinola) per n. 4 gare effettive.

A CICERALE, OGNI INSULTO VALE

A CARICO DELL’ALLENATORE GIOVANNI FIORILLO, SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2019
con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito nel contestare una decisione arbitrale, entrava sul tdg e si portava ad un metro dal DDG gesticolando platealmente con le braccia e rivolgeva allo stesso espressioni volgari, offensive rivolte anche alla organizzazione arbitrale nonché a familiari del DDG e pronunziando anche minacce. Tra le espressioni pronunziate si evidenzia quella di “mongoloide” facendo denotare in tal senso mancanza di sensibilità nei confronti di soggetti diversamente abili. OTTO GIORNATE DI SQUALIFICA AL CALCIATORE GIORGIO RUGGIERO con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo entrava sul tdg, contestava una decisione del DDG, portandosi ad un metro dallo stesso gesticolando platealmente e rivolgeva al DDG espressioni volgari, offensive , lesive del ruolo rivestito ed insinuando comportamenti sleali dello stesso. Le offese e le insinuazioni venivano rivolte anche alla FIGC; inoltre, poneva in essere intimidazioni e minacce al DDG, definendolo anche
“handicappato” denotando in tal maniera scarsa sensibilità verso i soggetti diversamente abili. Tale atteggiamento si protraeva fino all’ingresso dello spogliatoio.

E IL CALCETTISTA RIMASE IMMOBILE

GARA DEL 2/ 2/2019 VIRTUS LIBERA FORIO – CHILDREAM FOOTBALL CLUB
Il GST letto il referto arbitrale, rileva; – che all’inizio del 2^ tempo la squadra della Childream Football Club non si presentava in campo per la ripresa del giuoco; – che il DDG si recava negli spogliatoi di detta Società ed il dirigente ed i calciatori della Società manifestavano la volontà di non voler riprendere il giuoco perché
asserivano di aver ricevuto delle minacce nell’intervallo della gara, da persone che si trovavano esternamente agli spogliatoi; – che il DDG non constatando situazioni particolari ovvero di pericolo, sia all’interno degli spogliatoi che in campo, invitava nuovamente la Squadra della Childream Football Club a rientrare sul tdg;  che dopo ulteriore ritardo i calciatori della Childream Football Club si presentavo sul tdg ; – che una volta
rientrata la squadra il DDG fischiava la ripresa del giuoco ma i calciatori della Childream Football Club lanciavano direttamente fuori dal tdg il pallone; – che alla ripresa del giuoco da parte dei calciatori della Virtus Libera Forio, i calciatori della Childream Football Club rimanevano immobili, disinteressandosi della gara per cui i calciatori della squadra avversaria li invitavano a giocare; – che il DDG invitava il capitano della Childream
Football Club a riprendere il giuoco ma lo stesso gli riferiva di non voler giocare per le minacce subite; – che alla manifestazione di volontà del capitano della Childream Football Club, si creava un capannello tra i calciatori delle squadre; – che superate le notevoli difficoltà il DDG faceva riprendere il giuoco ma lo stesso veniva subito interrotto in quanto il pallone veniva tirato fuori dalle linee perimetrali ed in esito a ciò si formavano capannelli trai calciatori; – che il DDG precisava che tale stato di fatto si protraeva per 3-4 volte ed
il DDG ripetutamente chiedeva, invano, al capitano della Childream Football Club di riprendere il giuoco; – che il DDG onde evitare pericolose discussioni e pericolosi contatti tra i giocatori, al 9^ minuto del 2^ tempo, sospendeva definitivamente la gara; – che successivamente alla sospensione della gara, un dirigente della Childream Football Club rilasciava al DDG una dichiarazione che è stata allegata al referto. PQM, il Gst in
applicazione dell’art. 52 – 2 comma – NOIF e dell’art. 17 – 3 comma – CGS delibera di infliggere alla Società Childream Football Club la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/6, a favore della Virtus Libera Forio; commina alla Childream Football Club l’ammenda di 100,00, trattandosi della prima rinunzia; commina altresì la penalizzazione alla Childream Football Club di un punto in classifica. Si ordina la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

ARBITRO, DA QUI NON ESCI VIVO

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE A GIANCARLO DELLO IACOVO del CUS CASERTA CALCIO A 5, con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione profferiva ingiurie, minacce al DDG ed inoltre lo aggrediva verbalmente con epiteti volgari ed offensivi anche nei confronti dei genitori dello stesso; ancora minacciava il DDG di non farlo uscire vivo dall’impianto e tentava di aggredirlo, tentativo non riuscito grazie all’intervento dei compagni di squadra. Una volta uscito dal tdg, continuava fino al termine della gara a rivolgere al DDG insulti, minacce ed attingerlo con numerosi sputi alla schiena. A fine gara mentre il DDG rientrava negli spogliatoi reiterava il tentativo di aggredirlo ma ciò non avvenne grazie alla corsa veloce del DDG di entrare nello spogliatoio ed a chiudersi all’interno. Una volta che il DDG si era rientrato all’interno dello spogliatoio prendeva a calci la porta dello stesso.

PERCHE’ CI VUOLE ORECCHIO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2020 A NOVIELLO ROBERTO DEL FORIO CALCIO A 5 –
al termine della gara con condotta violenta e gravemente antisportiva colpiva il DDG con uno schiaffo al volto provocandogli dolore e non contento tentava di inseguirlo con fare minaccioso E A MAINOLFI PASQUALE DEL REGHINNA MAJOR –  in seguito alla notifica della propria espulsione il calciatore spingeva il DDG e a fine gara reiterava la propria condotta ingiuriosa e violenta nei confronti del direttore di gara, finanche tirandogli un orecchio e tentando di farlo cadere con uno sgambetto.

ORA FATELO RIENTRARE, VEDIAMO A FINE GARA…

GARA DEL 3/ 2/2019 ATLETICO CHIAIANO A.S.D. – CLUB EDEN CALCIO A 5. Il GST letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento rileva che la gara in epigrafe si è svolta sin dai primi minuti in un clima di forte tensione, con insulti e minacce preventive dei tifosi della società Atletico Chiaiano che seguivano tutti gli spostamenti del DDg sul terreno di gioco. Tra primo e secondo tempo tre tifosi della società Atletico Chiaiano entravano nello spogliatoio del DDg e chiedevano con insistenza di non riportare l’espulsione del calciatore della medesima società n.11 Di Benedetto Giuseppe; all’ovvio rifiuto del DDg i
predetti tifosi minacciavano gravemente il DDg; nel frattempo anche il dirigente della società avversaria Club Eden sig. Rescigno Vincenzo chiedeva che non venisse riportata questa espulsione, esclamando ”vediamo a fine gara, ora fatelo rientrare ad arbitrare”; il secondo tempo è trascorso parimenti in un clima di grande tensione: i tifosi dell’Atletico Chiaiano cercavano di intimidire e minacciavano il DDg, colpendo la recinzione
con calci e pugni, e attingendo lo stesso con uno sputo al collo e al braccio. A fine gara, la situazione è degenerata: negli spogliatoi, si presentavano i dirigenti della società Atletico Chiaiano sig.ri Gargiulo Vincenzo e Danise Vincenzo nonché il dirigente della società Club Eden sig. Rescigno Vincenzo accompagnati da un numero di tifosi maggiore di dieci (il DDg segnalava nel supplemento che era pieno lo spogliatoio e la parte antistante ad esso); il Sig. Danise Vincenzo chiedeva di non riportare l’espulsione del calciatore Di Benedetto
invitando il DDG ad ammettere il suo presunto errore; affermando che quest’ultimo avrebbe dovuto necessariamente giocare la prossima gara; proseguiva il sig. Rescigno Vincenzo della società Club Eden chiedendo di strappare il rapportino di fine gara, affermando che la società Ischia avrebbe vinto tutte le partite casalinghe per assenza della società Ospitata e che entrambe le compagini erano in lotta con detta società
per la vittoria del campionato. A questo punto i dirigenti lasciavano lo spogliatoio del DDg e restavano i tifosi innanzi indicati i quali minacciavano gravemente il DDg; facevano ingresso poi nello spogliatoio i signori Di Benedetto Giuseppe già espulso dal campo (Atletico Chiaiano) e il sig. Cataldo Agostino (Club Eden) chiedendo di non riportare l’espulsione del calciatore Di Benedetto; lasciato lo spogliatoio i tifosi incalzavano con le minacce al DDg il quale per tutelare la propria incolumità rappresentava che avrebbe accolto tale
richiesta; il DDg cercava di non consegnare il modello calciatori ammoniti / espulsi per preservare per l’appunto la decisione assunta senza che i dirigenti e i tifosi ne venissero a conoscenza; tale era il clima teso e fortemente a rischio l’incolumità del DDg, tuttavia il sig. Gargiulo Vincenzo dirigente della società Atletico Chiaiano richiedeva esplicitamente il rapportino che dunque il DDg era costretto a compilare alla presenza dei
predetto dirigente e il dirigente della società avversaria sig. Rescigno Vincenzo; entrambi chiedevano che il DDg riportasse all’interno del referto arbitrale e quindi del rapportino di fine gara l’espulsione di un calciatore diverso (precisamente il n. 20 della società Atletico Chiaiano); nel frattempo sopraggiungeva il sig. Cirino Pio Francesco della società Atletico Chiaiano che colpiva con violenza la porta dello spogliatoio arbitrale che sbraitando chiedeva di cancellare le espulsioni effettuate durante l’incontro, quindi il DDg era costretto a depennare dal rapportino di fine gara e addirittura il sig. Rescigno Vincenzo (Club Eden) al momento della suafirma si accingeva a cancellare meglio i tre calciatori espulsi per rendere indecifrabili i nomi; al momento della firma del DDg lo stesso è riuscito ad inserire una ulteriore cancellazione quale prova del proprio dissenso; tuttavia come segnalato dallo stesso DDg nelle copie consegnate ad entrambe le società sarà visibile anche il
depennamento dei calciatori espulsi chiaramente presente nel modello allegato. PQM, il Giudice Sportivo Territoriale per i fatti di cui in narrativa delibera di infliggere la squalifica ai calciatori come di seguito: Di Benedetto Giuseppe (Atletico Chiaiano) n.4 Gare effettive; sig. Cirino Pio Francesco (Atletico Chiano) n. 5 gare effettive; sig. Castaldo Agostino n. 4 gare effettive (non espulso dal TDG); al dirigente sig. Gargiulo Vincenzo (Atletico Chiaiano) la squalifica fino al 4/2/2021; al sig. Rescigno Vincenzo (Club Eden) l’inibizione
fino al 4/2/2021; al dirigente sig. Danise Vincenzo (Atletico Chiaiano) l’inibizione fino al 4/2/2020. Dispone che tutte le gare della società Atletico Chiaiano vengano disputate a porte chiuse (con effetto immediato) fino al termine della stagione sportiva; infligge l’ammenda di euro 500,00 ad entrambe le società; dispone che tutti gli
atti di gara vengano trasmessi alla Procura Federale per gli accertamenti di rito.

GIOVANI IN VENA DI VIOLENZA

Il GST, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento rileva che al 44 del 2 tempo di gioco a seguito di un normale contrasto di gioco il sig. Tedesco Marco (Scuola Calcio Spes) reclamava al DDg una mancata concessione di un calcio di punizione, allontanandosi prendeva una rincorsa di circa cinque metri, per poi spingere in modo violento il DDG ,che rovinava a terra, subendo un forte urto che gli provocava forte dolore al ginocchio destro ed al gomito destro con escoriazioni e sanguinamento; a questo punto il DDg rilevava
l’assenza delle proprie condizioni psicofisiche per poter portare a termine la gara in modo sereno e regolare per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara, successivamente si recava al più vicino nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso; PQM il Giudice Sportivo Territoriale delibera per i fatti di cui in narrativa di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della società Micri,
Delibera di squalifica il calciatore Tedesco Marco della società Scuola Calcio Spes fino al 4/2/2019 in applicazione del C.U.19/A FIGC del 7/12/2018;(la fattispecie rientra nella casistica di cui al C.U. 104/A FIGC del 17/12/2014). Il GST letto il referto del DDG ed il supplemento di rapporto rilevato: – che al 38’del secondo tempo a seguito
dell’espulsione di un calciatore della Sporting Sala Consilina, il calciatore Giamia Armando, della Puteolana 1909, colpiva ripetutamente con pugni a volto un avversario; Sig. Grassano Vito; che il calciatore Grassano Vito, dello Sporting Sala Consilina, reagiva all’aggressione subita;- che alla notifica dell’espulsione dei predetti calciatori si generava una rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori;- che nelle more della rissa entravano
sul tdg varie persone estranee che partecipano alla rissa;- che in esito alla rissa il calciatore De Micco Matteo, dello Sporting Sala Consilina subiva danni fisici tanto da dover essere accompagnato all’ospedale;- che il calciatore Giamia Armando, della Puteolana, tornava nuovamente sul tdg ed aggrediva un avversario colpendolo;- che a tal punto al D.d.G, unitamente un dirigente della Sporting sala Consilina, era costretto a
richiedere l’intervento dei carabinieri che intervenivano sull’impianto e sedavano gli animi;- che il D.d.G. vista la gravità dell’accaduto, al fine di tutelare la propria incolumità e dei calciatori, decretava la sospensione definitiva della gara. PQM commina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in danno di entrambe le Società ; commina la squalifica al calciatore Giamia Armando della società Puteolana 1909 per
numero dieci giornate; commina la squalifica al calciatore Grassano Vito della società Sporting Sala Consilina di numero quattro giornate; commina ad entrambe società l’ammenda di euro 100,00 per la partecipazione dei propri calciatori alla rissa; commina alla società Sporting Sala Consilina l’ammenda di euro 200,00 in quanto
per l’omessa vigilanza si è permesso l’ingresso sul tdg di persone estranee che hanno partecipato alla rissa; si dispone che le prossime due gare interne della società Sporting Sala Consilina vengano disputate a porte chiuse, con effetto immediato. Si confermano tutti i provvedimenti di cui al rapporto di gara